IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 10495/1995
 proposto da comune di Procida, in persona  del  sindaco  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Antonio Palma, presso il quale
 e' domiciliato in Napoli, via Carlo Poerio, 98;
   Contro  la regione Campania, in persona del presidente della giunta
 regionale   rappresentato   e   difeso   dall'avv.   Gaetano    Botta
 dell'avvocatura   regionale;   Ministero   dei   beni   culturali  ed
 ambientali, in  persona  del  Ministro  pro-tempore;  commissione  di
 controllo sugli atti della regione Campania; Ministero dell'ambiente,
 in   persona   del   Ministro   pro-tempore  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  della   Stato   di   Napoli,   e   con
 l'intervento  di  Mazzella  dott.  Michele,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Luigi Muro, presso il quale e' domiciliato in Procida,  via
 Giovanni   da   Procida,  61;  per  l'annullamento  del  decreto  del
 Presidente della g.r. della regione Campania n.  5569  del  2  giugno
 1995,  pubblicato  sul  B.U.R.C.  in  data 26 luglio 1995 ad oggetto:
 "perimetrazione  provvisoria  e  misure  di  salvaguardia  del  Parco
 regionale  di  Campi  Flegrei" con tutti gli allegati ad esso decreto
 come parte integrante di esso;
   Di ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente ivi compresi
 la relazione e gli allegati al detto decreto e per quanto di  ragione
 la  decisione  il  deliberato  n.  407/1995  della  C.C.A.R.C. che ha
 dichiarato l'atto in questione non soggetto al controllo della stessa
 Commissione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  Amministrazioni
 intimate;
   Visto l'atto di intervento del dott. Michele Mazzella;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  udienza dell'11 giugno 1997 la relazione del dr. Marco
 Pinto e uditi, altresi', i difensori indicati nel verbale di udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Con decreto del Presidente della  Giunta  regionale  della  regione
 Campania  n.  5569  del  2  giugno  1995,  veniva  istituito il Parco
 regionale dei Campi Flegrei ai sensi dell'art. 6, comma 1,  lett.  a)
 della legge regionale 1 dicembre 1993, n. 33.
   Contestualmente  venivano  approvate  la perimetrazione provvisoria
 del parco e le misure di salvaguardia.
   Il provvedimento anzidetto veniva impugnato con il presente ricorso
 dal comune di Procida, il  cui  territorio  risultava  incluso  nella
 perimetrazione provvisoria del parco.
   A sostegno del ricorso deduceva:
   1. -  Violazione e falsa applicazione legge 6 dicembre 1991 n.
  394  artt.  1,  2,  22,  36;  violazione  e  falsa applicazione l.r.
 Campania 1 settembre 1993 n. 33 artt. 1, 2, 5 e, violazione  e  falsa
 applicazione  art.  3  legge  n.  142/1990;  violazione  art.  3 e 97
 Costituzione; violazione art. 5 della carta europea  sulle  autonomie
 locali;  violazione  del  piano paesistico approvato con d.M. 1 marzo
 1971; difetto di motivazione; carenza istruttoria; errore  manifesto;
 contraddittorieta'.
   Le  caratteristiche  del territorio del comune di Procida sarebbero
 diverse da quelle oggetto di tutela ai sensi della  citata  legge  n.
 394  del 1991, istitutiva dei parchi. L'inclusione del territorio del
 comune di Procida nella perimetrazione provvisoria del parco  sarebbe
 avvenuta  in  violazione  all'art.  22  della  legge n. 394 del 1991,
 secondo  cui  la  partecipazione  dei  comuni  al   procedimento   di
 istituzione  dell'area  protetta  si  dovrebbe  realizzare attraverso
 conferenze per la redazione di un  documento  di  indirizzo  relativo
 alla  analisi  territoriale dell'area da destinare a protezione, alla
 perimetrazione provvisoria, alla individuazione  degli  obiettivi  da
 perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area
 protetta sul territorio;
   2.  -  Eccesso  di potere per carenza di istruttoria, travisanento;
 sviamento; contraddittorieta' tra atti e comportamenti; violazione  e
 falsa  applicazione  comma  1 art. 22 della l.r. Campania n. 33/1993;
 violazione del piano paesistico approvato  con  d.M.  1  marzo  1971;
 ingiustizia    manifesta;    disparita'   di   trattamento;   mancata
 ponderazione  degli  interessi  implicati;  difetto  di  motivazione;
 contraddittorieta'.
   Non  si  sarebbe  tenuto  conto  del piano paesistico approvato nel
 1971; rimarrebbe disparita' di trattamento  rispetto  alle  isole  di
 Ischia e Capri; sussisterebbe carenza di istruttoria.
   Si  costituiva la regione Campania eccependo l'inammissibilita' del
 ricorso, di cui comunque chiedeva il rigetto.
   Interveniva ad adiuvandum del comune di Procida  il  dott.  Michele
 Mazzella.
   Si  costituivano  le  amministrazioni statali intimate eccependo la
 loro estraneita' alla controversia.
   All'odierna udienza il ricorso veniva trattenuto in decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  presente  giudizio  ha  per  oggetto la legittimita' del
 provvedimento in epigrafe indicato con il quale la regione  Campania,
 nell'istituire  il  parco  regionale  Campi  Flegrei, ha approvato la
 perimetrazione provvisoria dello stesso  includendovi  il  territorio
 del comune di Procida.
   2.  -  Le censure formulate dal comune ricorrente concernono sia il
 procedimento  seguito  dalla   regione   nella   adozione   dell'atto
 impugnato, sia il contenuto del provvedimento stesso.
   3.  -  Occorre  esaminare  in  primo  luogo la doglianza, formulata
 nell'ambito del primo motivo di ricorso, con la quale  il  comune  di
 Procida  lamenta  la  violazione  della  norma contenuta nell'art. 22
 della legge n. 394 del 1991, in virtu'  della  quale  avrebbe  dovuto
 essere  assicurata  la  partecipazione  del comune al procedimento in
 esame.
   4. - Al riguardo occorre rilevare che l'art. 22 della citata  legge
 n.  394  del  1991  espressamente dispone che "costituiscono principi
 fondamentali  per  la  disciplina  delle   aree   naturali   protette
 regionali:
     a)  la  partecipazione  delle province, delle comunita' montane e
 dei comuni al procedimento di istituzione dell'area  protetta,  fatta
 salva  l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai
 sensi  dell'art.  14  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142.   Tale
 partecipazione  si  realizza,  tenuto  conto dell'art. 3 della stessa
 legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione  di  un
 documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da
 destinare    a    protezione,    alla   perimetrazione   provvisoria,
 all'individuazione degli obiettivi da  perseguire,  alla  valutazione
 degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".
   La  regione  Campania,  con  legge  1  settembre  1993,  n.  33, ha
 disciplinato la istituzione di parchi e riserve naturali.
   Per quanto concerne, in particolare, la istituzione dei parchi,  il
 Legislatore  regionale  ha  previsto  la  istituzione  del  parco con
 decreto temporaneo adottato dal presidente  della  giunta  regionale,
 sentito  il  comitato  consultivo  regionale  per  le  aree  naturali
 protette.  Tale decreto comprende la perimetrazione del terriorio, la
 descrizione  dei  luoghi,  la  probabile  zonizzazione  e  le  misure
 transitorie  di  salvaguardia  (art.  6  lett. a). Successivamente il
 decreto viene notificato  agli  enti  territoriali  interessati,  che
 entro  30  giorni possono formulare osservazioni e proposte in merito
 (art.  6,  lett.  b).  Infine,  il  parco  viene  istituito  in   via
 definitiva,  entro i successivi 60 giorni, con provvedimento adottato
 dalla Giunta  regionale  su  proposta  del  predetto  comitato.  Tale
 delibera   reca  nuovamente  la  perimetrazione  del  territorio,  la
 descrizione  di  luoghi,  la  probabile  zonizzazione  e  le   misure
 transitorie di salvaguardia.
   5.  -  Cio' premesso, occorre rilevare che, contrariamente a quanto
 afferma  la  regione  Campania,  l'atto  impugnato,   contenente   la
 perimetrazione   provvisoria   e   le  misure  di  salvaguardia,  pur
 costituendo il momento iniziale  di  un  procedimento  all'esito  del
 quale  e'  condizionata l'istituzione del parco, e' caratterizzato da
 una  propria  lesivita'  immediata.     Le  misure   provvisorie   di
 salvaguardia  sono  infatti  valide,  nel territorio ricompreso nella
 perimetrazione provvisoria, fino alla redazione del piano del  parco.
 Esse  sono,  quindi,  precettive e vincolanti, con la conseguenza che
 sono "gia' incidenti su situazioni giuridiche soggettive cui  possano
 arrecare  immediata  lesione"  (in tal senso Cons. Stato, sezione Il,
 1185/1991 del 24 febbraio 1993).
   Deve, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilita'
 formulata dalla regione.
   6. - Quanto al merito della doglianza in esame, secondo la  regione
 Campania,  peraltro, occorrerebbe considerare che il d.p.g.r. sarebbe
 stato emanato sentito il comitato consultivo regionale  per  le  aree
 protette,  di  cui  all'art.  3 della citata legge regionale n. 3 del
 1993. La rappresentanza degli  interessi  locali  sarebbe,  pertanto,
 garantita  dalla  particolare  composizione  del  predetto  comitato,
 mentre  la  possibilita'  di  far  valere  le  proprie  posizioni  di
 interesse sarebbe assicurata dalla potesta' di formulare osservazioni
 e proposte in merito ai decreti di istituzione.
   7.  -  Osserva  il  Tribunale che, mentre sul piano procedimentale,
 l'operato  della  regione  appare  conforme  allo  schema   delineato
 dall'art.    6  della legge regionale n. 3 del 1993, sussistono dubbi
 sulla  conformita'  della  legge  regionale  anzidetta  rispetto   ai
 principi fondamentali dettati dal legislatore all'art. 22 della legge
 n. 394 del 1991 per la disciplina delle aree protette regionali.
   Difatti,  come  si  rileva  dalla  lettura  della  normativa  sopra
 riportata,  principio  fondamentale  e'   la   partecipazione   delle
 province,  delle  comunita'  montane  e dei comuni al procedimento di
 istituzione dell'area protetta. Il legislatore statale, pero', non si
 e' limitato ad enunciare il principio dell'obbligo di  partecipazione
 ma  ne  prevede  anche le modalita' concrete: "Tale partecipazione si
 realizza... attraverso conferenze per la redazione di un documento di
 indirizzo  relativo  all'area  da  destinare   a   protezione,   alla
 perimetrazione  provvisoria,  all'individuazione  degli  obiettivi da
 perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area
 protetta sul territorio".
   La partecipazione, quindi, concerne i singoli enti  locali  il  cui
 territorio possa essere ricompreso nell'area protetta.
   Sotto  questo  profilo  la partecipazione non puo' essere garantita
 dalla istituzione di un comitato consuntivo  regionale  per  le  aree
 naturali  protette,  ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.  3
 del 1993. Tale comitato, difatti, non solo non e'  integrato  con  la
 partecipazione  di rappresentanti dei singoli enti locali interessati
 in concreto, ma non e' neppure composto stabilmente da rappresentanti
 di comuni. Inoltre, va  segnalato  che  la  partecipazione  non  puo'
 essere   assicurata   con   la  semplice  possibilita'  di  formulare
 osservazioni e proposte nei  confronti  dei  decreti  istitutivi  del
 parco, aventi un immediato contenuto lesivo.
   La  partecipazione  al  procedimento  comporta  la  possibilita' di
 intervenire nell'iter che conduce alla emanazione  del  provvedimento
 conclusivo,  ed  anche  quando,  come  per  la  regione  Campania, il
 provvedimento sia un atto conclusivo di  un  subprocedimento  (quello
 che si conclude con il decreto temporaneo del presidente della giunta
 regionale),  il  comune  interessato  deve  avere  la possibilita' di
 spiegare il suo intervento prima  dell'emanazione  di  un  atto  che,
 quantunque temporaneo, e' efficace e quindi potenzialmente lesivo.
   Va  poi segnalato che la partecipazione del comune deve realizzarsi
 attraverso conferenze apposite. Tali conferenze sono finalizzate alla
 redazione di un documento di  indirizzo  relativo  all'individuazione
 dell'area  destinata  a  protezione, alla perimetrazione provvisoria,
 all'individuazione degli obiettivi ed alla valutazione degli effetti.
   Tale  documento  rappresenta  un  antecedente  logico  e  giuridico
 rispetto alla individuazione, anche "temporanea", dell'area protetta,
 ove  sono  destinate  ad  avere  vigore  le  misure  provvisorie   di
 salvaguardia.
   La legislazione regionale, invece, non ha previsto ne' la redazione
 preventiva  di  tale  documento,  ne'  le  conferenze  summenzionate,
 consentendo ai comuni di partecipare solo formulando  osservazioni  e
 proposte in ordine ad un atto gia' efficace.
   In  conclusione,  il  Tribunale  e'  dell'avviso che l'art. 6 della
 citata legge regionale n. 3 del 1993 non sia rispettoso dei  principi
 fondamentali previsti dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991. Cosi'
 facendo, la legge regionale si pone in contrasto con l'art. 117 della
 Costituzione.
   La  questione  di legittimita' costituzionale, per le ragioni sopra
 illustrate, pare non manifestamente infondata.
   Quanto al rapporto della stessa rispetto al giudizio in  esame,  va
 segnalato  che,  ove  dovesse essere ritenuto sussistente l'anzidetto
 contrasto, il  provvedimento  impugnato  dovrebbe  essere  annullato.
 Viceversa,  si  dovrebbe  passare alle restanti censure di merito, il
 cui esame segue, logicamente, la questione suesposta.
   8.  -  In  conclusione,  gli  atti   vanno   rimessi   alla   Corte
 costituzionale, con la conseguente sospensione del presente giudizio.